Articolo 21 dello Statuto
L’assemblea nazionale è l’organo sovrano dell’Associazione, rappresenta tutti i soci e delibera su tutto quanto ad essa viene demandato dalle norme del presente statuto.
Essa è composta dal presidente nazionale, dal vice presidente nazionale, dai consiglieri nazionali (o loro delegati) e da tutti i presidenti di sezione (o loro delegati), che esprimono il voto sulla base delle decisioni assunte dai soci nell’ambito delle assemblee di sezione, dai presidenti dei centri territoriali (o loro delegati) e dai presidenti dei centri regionali (o loro delegati).
In particolare, l’assemblea nazionale delibera le modifiche statutarie, che comportano una sostanziale modifica dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci ( secondo comma dell’art. 2479 del codice civile),
L’assemblea nazionale demanda al consiglio nazionale tutte le altre modifiche statutarie, che non siano in contrasto con quelle sopra riportate, Esse saranno ratificate dall’assemblea nazionale nella prima riunione utile.
L’assemblea nazionale, su richiesta del presidente nazionale o su richiesta di un terzo dei suoi componenti, è convocata, con ordine del giorno, quindici giorni prima della data di convocazione:
– per la ratifica :
. delle modifiche statutarie dello statuto approvate dal consiglio nazionale, che non comportano una sostanziale modifica
dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
. del bilancio annuale consuntivo e di quello preventivo, e della relazione morale dell’Associazione approvati dal
consiglio nazionale;
. della revoca del presidente nazionale per infrazioni particolarmente gravi o per gravi violazioni delle norme statutarie
approvata dal consiglio nazionale;
. delle decisioni del consiglio nazionale inerenti al conferimento della qualifica di socio benemerito dell’ANGS;
. dell’elezione del presidente onorario da parte del consiglio nazionale;
. del regolamento di attuazione dello statuto e delle varianti approvati dal consiglio nazionale;
‒ per decidere, in deroga, la possibilità di rielezione del presidente nazionale dopo che il medesimo ha già espletato due
mandati consecutivi;
– per l’elezione degli organi centrali;
– nel corso dei raduni nazionali.
L’assemblea tratta altresì gli argomenti di seguito elencati che devono essere preventivamente riportati nell’ordine del giorno, nel quale non è prevista la voce “varie”:
‒ emana direttive al consiglio nazionale per l’amministrazione del patrimonio dell’Associazione e per quanto concerne
l’approvazione del bilancio consuntivo e quello preventivo da parte consiglio nazionale;
‒ emana direttive al consiglio nazionale su attività e progetti da porre in essere a livello nazionale;
– analisi e pareri riguardanti le proposte formulate dal consiglio nazionale;
– formulazione di nuove proposte, da parte di almeno un quinto dei membri, da inoltrare al consiglio nazionale per il loro
esame e la loro soluzione;
Il presidente nazionale può convocare l’assemblea nazionale in presenza o mediante mezzi di telecomunicazione, oppure stabilire, ai sensi dell’articolo 2479, comma 3 del codice civile, che le decisioni dei membri costituenti la stessa siano anche adottate mediante consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto; in tal caso dai documenti sottoscritti devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione e il parere espresso al riguardo.
Le riunioni dell’assemblea nazionale sono presiedute dal presidente nazionale, coadiuvato dal segretario generale dell’ANGS.
L’assemblea è validamente costituita:
a.in prima convocazione:
– quando sia presente almeno la metà più uno dei membri aventi diritto di voto e delibera a maggioranza semplice dei
presenti o rappresentati;
– nei casi previsti ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell’articolo 2479 del Codice civile(modificazioni dell’atto
costitutivo o dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci), l’assemblea è regolarmente
costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei membri aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole
di almeno due terzi dei membri presenti e rappresentati.
b.in seconda convocazione (da tenersi nei giorni successivi alla prima convocazione (codice civile secondo comma art. 2366)):
– qualunque sia il numero dei membri intervenuti o delegati e delibera a maggioranza semplice dei presenti o delegati
(numero di voti superiore alla metà del numero totale di votanti);
– nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell’articolo 2479 del Codice civile, (modificazioni dell’atto
costitutivo o dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci)l’assemblea è regolarmente
costituita con la presenza di almeno un terzo dei membri aventi diritto di voto e delibera a maggioranza semplice dei
presenti o rappresentati.
Ciascun membro dell’assemblea nazionale ha diritto a un voto e può farsi rappresentare, tramite delega scritta. In relazione ai contenuti art. 24 comma 3 del codice del terzo settore il membro delegato può detenere al massimo due deleghe attribuitegli da membri dello stesso centro regionale e della stessa tipologia di organo associativo (sezione con sezione, centro territoriale con centro territoriale e centro regionale con uno dei suoi centri territoriali o in assenza un presidente di sezione).
Per l’elezione degli organi centrali, compreso il presidente nazionale, qualora il termine del mandato non coincidesse con lo svolgimento del raduno nazionale, o in caso di dimissioni o impedimento del presidente stesso le votazioni verranno effettuate, come sancito dall’art. 35.
In caso di dimissioni o impedimento del presidente nazionale, decadono a livello organi centrali sia le cariche elettive sia quelle di nomina diretta. L’assemblea nazionale entro sessanta giorni si riunisce per rieleggerle.
Le deliberazioni dell’assemblea nazionale sono custodite nel registro delle delibere a cura del segretario generale o, in mancanza, dal presidente dell’Associazione. Detto/i registro/i, all’atto dello scioglimento dell’ANGS, deve/ono essere consegnati per perenne custodia al Museo storico Granatieri di Sardegna, previo parere positivo dell’ufficio di cui all’art. 45 comma 1. del D.Lgs. n.117/2017 e salvo diversa destinazione prevista dalla legge, secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente.
La 1^ Assemblea nazionale si è svolta il 21 aprile 2018, presso Villa Bertelli in Forte dei Marmi (LU).